30 luglio 2025
In allegato la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, contenente le indicazioni relative agli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 6-quater, comma 2, del D.L. 7 marzo 2005, n. 82.
Il domicilio digitale del professionista iscritto è automaticamente trasferito da INI-PEC a INAD, ai sensi delle linee guida i dati restano provvisoriamente registrati per trenta giorni dove il professionista ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale.
Allegati
- Nota Ministero[.pdf 1,71 Mb - 30/07/2025]